Con la sentenza n. 23401 depositata il 15 giugno 2022, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione affronta e risolve molte delle questioni giuridiche più rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
In sintesi, la Corte enuncia i seguenti principi:
1) L’Art. 6 del D.lgs 231 non prevede alcuna inversione dell’onere della prova, ma è espressivo del principio per cui il fondamento della responsabilità dell’ente è costituito dalla “colpa di organizzazione”.
2) La commissione del reato non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo.
3) Perché vi sia responsabilità dell’ente, occorre accertare un nesso di causa tra la violazione della regola cautelare e la produzione del risultato offensivo. Viene quindi in considerazione anche il c.d. “comportamento alternativo lecito”: se l’evento realizzato a causa dell’inosservanza della regola cautelare risulta non evitabile, non vi è spazio per l’affermazione di colpa.
4) La valutazione di idoneità del modello deve essere effettuata ex ante, in concreto e deve essere limitata alla verifica alla verifica di adeguatezza del modello a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatosi e non un controllo “totalizzante”
5) La progettazione e implementazione del modello da parte dell’impresa è frutto di un processo di auto-normazione: “solamente se calibrato sulle specifiche caratteristiche dell’ente, esso può ritenersi idoneo allo scopo preventivo affidatogli dalla legge”. Le linee guida delle associazioni di categoria fissano parametri orientativo per le imprese e consentono di limitare la discrezionalità del Giudice nella valutazione di idoneità del Modello.
6) L’Organismo di Vigilanza non ha poteri di controllo preventivo sugli atti degli organi direttivi e non ha alcuna responsabilità di gestione. Il compito affidatogli dall’art. 6, è quello di un controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato.
7) L’elusione fraudolenta, che esonera l’ente dalla responsabilità da reato, va valutata in riferimento non al precetto penale, bensì alle prescrizioni del modello organizzativo.